Carta dei Servizi: la normativa di riferimento (nazionale e regionale)
- In principio vi è la Legge 7 agosto 1990 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”: questa normativa ha stabilito nuove regole nella disciplina dei rapporti tra i cittadini e le amministrazioni, viste nel momento dell’esercizio di poteri autoritativi. Le norme sancite da questa legge
- La Carta dei Servizi viene poi introdotta per la prima volta in Italia, come documento di studio predisposto nel 1993 dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, per stabilire i principi fondamentali a presidio dell’erogazione dei servizi pubblici.
- Tale documento è stato recepito nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. Questa direttiva individua i principi e gli standard attorno ai quali, progressivamente, l’erogazione dei servizi pubblici dovrà tendere, anche qualora questi siano svolti in regime di concessione o mediante convenzione.
- Nell’ottobre dello stesso anno, segue la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico: essa stabilisce i principi e le modalità per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
- In materia è intervenuto, successivamente, il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in Legge 11 luglio 1995, n. 273 il quale all’art. 2 che ha previsto l’adozione, con DPCM, di schemi generali di riferimento di carte dei servizi pubblici individuati, con l’obbligo da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, di emanare le rispettive carte dei servizi in conformità a detti schemi, entro centoventi giorni dall’emanazione dei decreti suindicati.
- Nei primi anni Duemila, la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ne definisce ulteriormente i contorni e le finalità. L’articolo 13, infatti, dispone che ciascun ente erogatore di servizi deve adottare e pubblicizzare adeguatamente la propria carta dei servizi sociali (comma 1). Secondariamente la suddetta legge dispone che, nella carta dei servizi, devono essere definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti (comma 2).
- Infine, a livello regionale, a conferma di quanto stabilito dalla normativa nazionale, interviene anche la Legge Regionale 31 marzo 2006 n.6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”: l’articolo 28, infatti, sancisce che al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sociali, adottano la Carta dei diritti e dei servizi sociali, in conformità con gli indirizzi del Piano sociale regionale. Secondo la normativa regionale, inoltre, la carta dei diritti e dei servizi sociali è un requisito necessario (e non sufficiente) per l’autorizzazione e per l’accreditamento dei servizi e delle strutture.