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Servizio Sociale dell'Ambito territoriale Carso Giuliano

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Servizio sociale dei Comuni: evoluzione degli assetti normativi e organizzativi del Servizio sociale sul territorio del Friuli Venezia Giulia

  • È con la Legge Regionale 33/1988 che viene data una forma definitiva e organica al Servizio sociale nel contesto di un più ampio sistema socio-assistenziale. La precedente Legge Regionale 3 giugno 1981, 35 “Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio-assistenziale”, pur individuando le funzioni di un “sistema integrato dei servizi sociali” ancora in divenire in Regione FVG, prevedeva a livello locale, forme gestionali e organizzative dei servizi assai diverse tra loro. La LR 33 ha così creato un “contenitore organizzativo” per i servizi socio-assistenziali in funzione del decentramento amministrativo realizzato in Regione nel 1989. In particolare, Il riferimento al Servizio sociale compare nell’articolo 19, con la dizione Servizio sociale di base, inteso quale servizio di primo livello, diffuso sull'intero territorio regionale, con compiti di informazione e di prevenzione, di rilevazione dei bisogni dell'utenza e di prima risposta, ove possibile, agli stessi. Le relative funzioni si articolano in: osservazione dei bisogni, raccolta di dati, segretariato sociale, analisi della domanda, presa in carico del caso, sostegno alla famiglia, verifica dell'efficacia degli interventi. La gestione del servizio compete ai Comuni ovvero alle Comunità montane o alle Unità sanitarie locali, se a ciò delegate dai Comuni che ne fanno parte, e può avvalersi dell'apporto, tramite convenzione, di idonei soggetti privati. Nei casi in cui l'articolazione territoriale del servizio includa più Comuni la sua organizzazione è attuata sulla base di una convenzione obbligatoria tra i medesimi, secondo uno schema - tipo predisposto dall' Amministrazione regionale ed allegato al progetto obiettivo relativo al servizio medesimo. La legge prevedeva poi (art. 20) che “in ciascun ambito territoriale del servizio sociale di base, l’istituzione di un Comitato di coordinamento, composto dal Sindaco del Comune o dai Sindaci dei Comuni ovvero dai loro delegati, dal Presidente del Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale ovvero da un suo delegato, dal coordinatore del servizio sociale di base e dal coordinatore o dai coordinatori del distretto o dei distretti sanitari. Tale Comitato avrebbe dovuto esprimere pareri, elaborare proposte e formulare indicazioni operative, con riguardo fra l'altro al coordinamento delle attività, al miglior utilizzo delle risorse e alla verifica dei risultati degli interventi”.
  • In seguito, il Progetto obiettivo (appositamente dedicato al Servizio sociale di base), approvato con la 24 luglio 1989, n. 3426, dà indicazioni dettagliate dal lato organizzativo: vengono innanzitutto definite le attività e gli interventi di competenza e decisa la composizione dell’équipe professionale e definite le funzioni attribuite al coordinatore del servizio, inteso quale “responsabile del servizio sociale di base rispetto all’ente gestore e il referente rispetto all’esterno: rappresenta il fulcro del servizio sociale di base e costituisce una figura essenziale nel sistema più ampio dei servizi socio-assistenziali”.
  • E’ a seguito della LR 33/1988 e del connesso Progetto obiettivo che, avendo come riferimento le articolazioni distrettuali delle 12 Unità sanitarie Locali operanti in quel tempo, che sorgono 36 servizi sociali di base (tra cui il SSB di Muggia) e con essi si assiste allo sviluppo quali-quantitativo degli operatori da questi coinvolti con riferimento specifico agli assistenti sociali e agli assistenti domiciliari.
  • Una prima sostanziale modificazione dell’assetto organizzativo del SSB, così come definito dalla LR 33/1988, avviene con la LR n. 32/1997 “Modifica dell’assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1988, n.7.” Con questa disposizione normativa, il Servizio sociale locale assume la nuova definizione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC). Il SSC è attivato negli ambiti dei distretti socio-sanitari (art. 21, LR 12/1994) ed è impegnato dal lato organizzativo ad assicurare accessibilità e vicinanza agli utenti, tramite la coordinata attivazione nel distretto di più equipe di operatori, quando le richieda l'estensione del territorio o l'esigenza di perseguire obiettivi specifici (art.12). Quest’ultimo articolo della LR definisce anche alcuni aspetti organizzativo-amministrativi connessi alle diverse situazioni gestionali del servizio sociale: Comune capofila, Azienda per i Servizi sanitari, Enti locali della provincia di Trieste. Sempre l’art.12 della LR 32/1997 ridefinisce le figure preposte al coordinamento del servizio sociale dei Comuni, affermando che a tale coordinamento è preposto un responsabile, nominato dall'ente gestore del servizio sociale, sentita l'assemblea dei sindaci di distretto.
  • Nel marzo 2006, viene infine promulgata la LR 6/2006: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”: questa norma amplia le funzioni e le dimensioni organizzative del SSC che viene inteso quale organizzazione che assicura l’esercizio associato, negli ambiti dei distretti sanitari, delle funzioni e dei servizi di competenza dei Comuni (art.17), e comunque contestualizzato entro un più ampio sistema (regionale) di interventi e servizi sociali. Il SSC è, dunque, l'unità organizzativa complessa di primo livello, responsabile della programmazione e della gestione degli interventi e dei servizi sociali locali.

Attualmente, l’assetto organizzativo e gestionale sta vivendo una fase di transizione a seguito della promulgazione della LR 26/2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e allocazione di funzioni amministrative”.

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

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