Per completezza d’informazioni si riporta la normativa di riferimento relativa allo strumento Carta dei Servizi, secondo quanto previsto a livello nazionale e regionale.
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e successive modifiche e integrazioni) disciplina i rapporti tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.
- La Carta dei Servizi viene introdotta per la prima volta in Italia, come documento di studio predisposto nel 1993 dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, per stabilire i principi fondamentali a presidio dell’erogazione dei servizi pubblici.
- Tale documento è stato recepito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, recante “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. Questa direttiva individua i principi e gli standard attorno ai quali, progressivamente, l’erogazione dei servizi pubblici dovrà tendere, anche qualora questi siano svolti in regime di concessione o mediante convenzione.
- Nell’ottobre dello stesso anno, segue la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sui princìpi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico: essa stabilisce i principi e le modalità per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
- In materia è intervenuto, successivamente, il decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla Legge 11 luglio 1995, n. 273 che, all’art. 2, ha previsto l’adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, della carta dei servizi redatta sulla base dei principi indicati nella direttiva e negli schemi generali di riferimento.
- Nei primi anni Duemila, la legge 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (L. 328/2000) definisce ulteriormente i contorni e le finalità della carta dei servizi. L’articolo 13, infatti, dispone che ciascun ente erogatore di servizi deve adottare e pubblicizzare adeguatamente la propria carta dei servizi sociali (comma 1). Nella carta dei servizi devono essere definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti (comma 2).
- A livello regionale, la Legge Regionale 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” conferma di quanto stabilito dalla normativa nazionale. In particolare l’articolo 28 stabilisce che al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e di garantire la trasparenza, consentendo ai cittadini di fare scelte appropriate, i soggetti pubblici e privati erogatori di servizi sociali, adottano la Carta dei diritti e dei servizi sociali, in conformità con gli indirizzi del Piano sociale regionale.
- Il G.R. 144/2015 “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani” e s.m.i introduce la Carta dei diritti e dei servizi sociali fra i requisiti organizzativi e gestionali obbligatori per l’autorizzazione e per l’accreditamento dei servizi e delle strutture.